Il certificato di iscrizione alle liste elettorali attesta l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
Può essere rilasciato ai cittadini elettori che non hanno cause ostative previste dalla legge ed è necessario:
- per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati
- in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni.
Approfondimenti
I cittadini italiani dal compimento del diciottesimo anno di età presenti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali.
L’iscrizione alle liste elettorali avviene per:
- trasferimento di residenza
- trasferimento da altro AIRE
- acquisto di cittadinanza italiana o jure sanguinis
- riacquisto della capacità elettorale
- cessata irreperibilità
- domanda di residenza all'AIRE
- ripristino di residenza
- motivi d’ufficio.
La cancellazione dalle liste elettorali avviene per:
- morte
- emigrazione
- perdita della cittadinanza
- perdita dei diritti elettorali
- cancellazione dall'AIRE
- irreperibilità
- motivi d'ufficio.
Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato (Decreto legge 31/05/2021, n. 77, art. 38-bis, com. 3).