
L’albo comunale delle associazioni è il registro delle associazioni che operano sul territorio: serve per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra le associazioni stesse e il Comune.
Possono quindi iscriversi all'albo:
- tutte le associazioni
- gli enti e gli organismi senza scopo di lucro
- le organizzazioni di volontariato
- le associazioni parrocchiali
- le ONLUS
- i comitati operanti nel territorio comunale e con sede legale o operativa nel Comune che promuovono lo sviluppo sociale, culturale, educativo, sportivo, civile.
Le schede delle varie associazioni presenti nell'albo riportano:
- il nome dell’associazione
- la sede
- il rappresentante legale
- la descrizione dell’attività prevalente
- l’ambito territoriale di riferimento.
Le associazioni devono informare il Comune degli eventuali cambiamenti su indirizzo, recapiti telefonici, cariche sociali e norme statutarie.
In Comune di Gatteo …
È istituito presso la segreteria generale del Comune, l'albo delle forme associative.
Possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini esclusivi o prevalenti di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede in Gatteo ed operanti nel territorio comunale esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione.
L' elenco delle associazioni o di altri organismi privati, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche.
- attività socio-sanitarie
- educazione
- attività culturali
- attività ricreative e sportive
- tutela ambientale.
Ai sensi del vigente regolamento comunale per i rapporti con il terzo settore, non possono essere iscritti:
- i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria
- le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati
- le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato
- le associazioni, che pur avendo fini di solidarietà, non erogano servizi, né offrono prestazioni materiali o morali.
Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata - dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura.
Gli accordi, l' atto costitutivo e lo Statuto debbono, inoltre, prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
Le associazioni sono iscritte su richiesta del rappresentante legale. Saranno iscritte d'ufficio le associazioni, operanti nelle aree disciplinate dal presente regolamento, che siano iscritte all'albo regionale del volontariato, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da Leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
Con specifico bando ogni anno sono aperti i termini per l'iscrizione e aggiornamento dell'albo